Informativa generale sulle convivenze di fatto

16/09/2016  - 1950 letture     Anagrafe

Convivenze di fatto

Sagome di personeLe convivenze di fatto sono regolate dall'art. 1 commi dal 36 al 65, della Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.20'16 S.G. n. 118), riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Requisiti dei richiedenti

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda coppie omosessiale o eterosessuali composte da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Per rendere la dichiarazione di convivenza di fatto deve preesistere la coabitazione ed iscrizione nello stesso stato di famiglia.

In caso contrario, non è possibile rendere tale dichiarazione ed è prima necessario procedere con il cambio di abitazione o l'iscrizione in anagrafe o l'unione delle famiglie anagrafiche se già coabitanti ma non facenti parte dello stesso stato di famiglia.

L'allontanamento dalla famiglia anagrafica di una delle parti, per emigrazione o creazione di una nuova famiglia anagrafica o aggregazione in famiglia già esistente, comporta la cessazione automatica della convivenza di fatto; la cancellazione dell'unione avverrà d'ufficio anche in caso di costituzione di unione civile o celebrazione di matrimonio tra le parti o di una sola delle parti con terzo.

Modalità di richiesta

Per la convivenza di fatto i presupposti sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica. Deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata da un contratto di convivenza. La consegna del modello di costituzione della convivenza può avvenire: Presentandosi direttamente all'Ufficio Anagrafe con documenti di identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto, purchè in possesso della fotocopia di identità del componente assente e munito del modulo sottoscritto da entrambi i componenti.

Come dichiarare la convivenza di fatto

  • A mezzo di raccomandata indirizzata a: Comune di Spino d'Adda, Ufficio Anagrafe, P.zza 25 Aprile n. I - 26016 SPINO D'ADDA (CR). Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti e corredato dalle fotocopie dei documenti di identità.
  • A mezzo fax al numero 0373 980634. Il modello deve essere sottoscritto da entrambi i componenti e corredato dalle fotocopie dei documenti di identità.
  • Per via telematica: comune.spinodaddaapec.regione.lombardia.it. L'inoltro telematico è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
    • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti di identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica o via PEC;
    • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il contratto può contenere: l'indicazione della residenza. Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro del codice civile.

Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza dei conviventi ai fini dell'opponibilità ai terzi.

L'Ufficiale di Anagrafe provvede a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali gli estremi del contratto. Le certificazioni anagrafiche dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede.

Diritti del convivente di fatto

Ordinamento penitenziario I conviventi cii :atto hanno gli stessi diritti spettant al coniuge nei casLprevisti dall'ordinamento •enitenziario
Malattia o ricovero I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso a informazieri personali. secondo le regole di oraaniazlone delle strutture osoedaliere o di assis'enza oubbliche. private o convenzionale, previste per coniugi e i familiari
Direttive anticipate di trattamento terapeutico e direttive post-mortern Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporti ircapacità di intendere o di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donaZione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
  Casa familiare In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza. il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari allo convivenza Se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disobili del convivente superstite, il medesimo ha dirtto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un perbdo non in:inferiore a tre anni
  Locazione Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedera:i nel contratto
Edilizia popolare Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione ci alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto
Impresa familiare Al convivente di fatto che presti stabilmente lo propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utilt dell'impresa familiare ed d beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda. anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Misure dí protezione degli adulti vulnerabili II convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore dl sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile
Danno parentale In caso di decesso del convivente di fatto: derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite
Rapporti patrimoniali I conviventi: di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di convivenza
Alimenti In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nello misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del Codice civile


 

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